In diritto il termine manomorta indica il patrimonio immobiliare degli enti, civili o ecclesiastici, la cui esistenza è perpetua. Tali beni, solitamente fondiari, erano inalienabili (cioè non trasmissibili ad altri) secondo un istituto giuridico di origine longobarda.[1] Essi, perciò, riducevano la capacità impositiva dello stato perché non davano luogo né al pagamento di imposte sulla vendita né a imposte di successione. Il termine giuridico trae origine dal francese antico main morte per indicare una forma di possesso rigida come quella della mano di un morto che non lascia più la presa perché contratta dalla rigidità cadaverica.
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